Non ritirare una raccomandata o un atto giudiziario sperando che così si
potranno evitare le conseguenze del loro contenuto non è consigliabile.
Nel caso in cui il postino non trovi nessuno in casa, dovrà riportare il
plico all’ufficio postale che rimarrà in giacenza.
La comune raccomandata si attesta consegnata quando il postino immette
l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere invitando il destinatario,
mediante avviso, a ritirarla presso l’ufficio postale di competenza.
In quel momento l’atto si considera conosciuto e pervenuto alla data in cui
viene rilasciato l’avviso di giacenza, e la notifica perfezionata a
prescindere dal fatto che l’interessato curi o meno il ritiro della busta.
Il destinatario assente potrà ritirala successivamente, ma la giacenza ha
dei termini precisi: 30 giorni per una raccomandata (15 se si tratta di
raccomandata 1), e 6 mesi per gli atti Giudiziari.
Trascorso questo periodo la giacenza si definisce “compiuta” (+ altri 10
giorni per gli atti Giudiziari).
In caso di notifica di un atto fiscale o di un atto giudiziario tramite
poste, qualora la raccomandata non possa essere consegnata al destinatario o
ad altre persone disposte a riceverlo, la prova della notifica è data
dall’avviso di ricevimento del CAD, ovvero la Comunicazione di Avvenuto
Deposito.